Registrazione prodotti cerealicoli: entro il 20 ottobre tutte le aziende che prevedono che la quantità del singolo cereale movimentato sia superiore a:
• 30 ton/anno per il frumento duro,
• 40 ton/anno per il frumento tenero,
• 80 ton/anno per il mais,
• 40 ton/anno per l’orzo,
• 60 ton/anno per il sorgo,
• 30 ton/anno per l’avena,
• 30 ton/anno per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola,
devono presentare la comunicazione sul portale SIAN relativa ai cereali detenuti al 30 settembre.
La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente con le seguenti scadenze ed è obbligatoria per tutte le aziende che hanno i requisiti sopra riportati:
• Giacenze al 31/03 → comunicazione entro il 20/04
• Giacenze al 30/06 → comunicazione entro il 20/07
• Giacenze al 30/09 → comunicazione entro il 20/10
• Giacenze al 31/12 → comunicazione entro il 20/01
Ai soggetti che non hanno provveduto alla comunicazione entro i tempi previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 2000 €.
I soggetti che presentano la comunicazione ma non rispettano la modalità (es. rettifica di un registro già presentato) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 € a 4000 €.